Art. 277 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica

Articolo 277 - codice penale

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (290 bis, 301313, 363, 364; 77 c.p.m.p.).

Articolo 277 - Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (290 bis, 301313, 363, 364; 77 c.p.m.p.).

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Corte di assise5 c.p.p.
Procedibilità: con l’autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia313 c.p.

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