Art. 274 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale

Articolo 274 - codice penale

(1) Chiunque partecipa nel territorio dello Stato (4) ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l’autorizzazione del Governo, è punito con la multa da € 103 a € 1.032 (302 ss., 311 ss.).
La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l’autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all’estero (4, 242, 363).

Articolo 274 - Codice Penale

(1) Chiunque partecipa nel territorio dello Stato (4) ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l’autorizzazione del Governo, è punito con la multa da € 103 a € 1.032 (302 ss., 311 ss.).
La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l’autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all’estero (4, 242, 363).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 1985, n. 193, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo.

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