Integra il delitto tentato di propaganda sovversiva di cui all’art. 272 c.p. l’invio, a fini di pubblicazione, a un quotidiano di larga diffusione nazionale di un volantino contenente la rivendicazione dell’omicidio di una personalità di primo piano nella vita istituzionale della Repubblica, presentato come attacco militare all’organizzazione dello Stato e preso a pretesto di incitamento alla lotta armata. Cass. pen.sez. I, 28 aprile 2004, n. 19908
Il reato di cui all’art. 270 bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico), è un reato di pericolo presunto, per la cui configurabilità occorre, tuttavia, l’esistenza di una struttura organizzata, con un programma comune fra i partecipanti, finalizzato a sovvertire violentemente l’ordinamento dello Stato e accompagnato da progetti concreti e attuali di consumazione di atti di violenza. Ne consegue che la semplice idea eversiva, non accompagnata da propositi concreti e attuali di violenza, non vale a realizzare il reato, ricevendo tutela proprio dall’assetto costituzionale dello Stato che essa, contraddittoriamente, mira a travolgere. Analoghe considerazioni vanno fatte per il reato di cui all’art. 272 c.p. (propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale) per il quale è necessario che l’azione sia idonea a suscitare consensi in un numero indeterminato di persone relativamente non ad un’idea bensì ad un programma violento di eversione. Cass. pen.sez. I, 20 giugno 2000, n. 3486