Art. 272 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale

Articolo 272 - codice penale

(1) [Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.
Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti].

Articolo 272 - Codice Penale

(1) [Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.
Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti].

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.

Massime

Integra il delitto tentato di propaganda sovversiva di cui all’art. 272 c.p. l’invio, a fini di pubblicazione, a un quotidiano di larga diffusione nazionale di un volantino contenente la rivendicazione dell’omicidio di una personalità di primo piano nella vita istituzionale della Repubblica, presentato come attacco militare all’organizzazione dello Stato e preso a pretesto di incitamento alla lotta armata. Cass. pen.sez. I, 28 aprile 2004, n. 19908

Il reato di cui all’art. 270 bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico), è un reato di pericolo presunto, per la cui configurabilità occorre, tuttavia, l’esistenza di una struttura organizzata, con un programma comune fra i partecipanti, finalizzato a sovvertire violentemente l’ordinamento dello Stato e accompagnato da progetti concreti e attuali di consumazione di atti di violenza. Ne consegue che la semplice idea eversiva, non accompagnata da propositi concreti e attuali di violenza, non vale a realizzare il reato, ricevendo tutela proprio dall’assetto costituzionale dello Stato che essa, contraddittoriamente, mira a travolgere. Analoghe considerazioni vanno fatte per il reato di cui all’art. 272 c.p. (propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale) per il quale è necessario che l’azione sia idonea a suscitare consensi in un numero indeterminato di persone relativamente non ad un’idea bensì ad un programma violento di eversione. Cass. pen.sez. I, 20 giugno 2000, n. 3486

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