(1) Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente (2), nel territorio dello Stato (4) promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni (270, 270 bis) che si propongono di svolgere o che svolgano un’attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Si applica l’ultimo capoverso dell’articolo precedente (2).