Art. 271 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Associazioni antinazionali

Articolo 271 - codice penale

(1) Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente (2), nel territorio dello Stato (4) promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni (270, 270 bis) che si propongono di svolgere o che svolgano un’attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Si applica l’ultimo capoverso dell’articolo precedente (2).

Articolo 271 - Codice Penale

(1) Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente (2), nel territorio dello Stato (4) promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni (270, 270 bis) che si propongono di svolgere o che svolgano un’attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Si applica l’ultimo capoverso dell’articolo precedente (2).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 243 del 12 luglio 2001, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo.
(2) La locuzione: “dell’articolo precedente” contenuta nel disposto di questo articolo, deve intendersi riferita all’art. 270 di questo codice.

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