Art. 270 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Associazioni sovversive

Articolo 270 - codice penale

(1) (2) Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Articolo 270 - Codice Penale

(1) (2) Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 2 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.
(2) In tema di associazioni vietate si vedano le seguenti disposizioni:
a) art. 1 del D.L.vo 14 febbraio 1948, n. 43, recante divieto delle associazioni militari, inerente al divieto di associazione militare a scopo politico;
b) artt. 1 – 6 della L. 25 gennaio 1982, n. 17, recante norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione, inerenti al divieto di costituzione di associazioni segrete che perseguano fini politici ed allo scioglimento della loggia P2;
c) art. 1 della L. 20 giugno 1952, n. 645, recante norme di attuazione della XII norma transitoria e finale della Costituzione, in tema di riorganizzazione del disciolto partito fascista.
Si veda inoltre l’art. 1 della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell’ordinamento costituzionale, il quale prevede particolari casi di non punibilità per coloro che recedano o disciolgano l’associazione per finalità di terrorismo o d’eversione.

Tabella procedurale

Arresto: primo comma, obbligatorio in flagranza; secondo e terzo comma, non consentito.380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: primo comma, consentito; secondo e terzo comma, non consentito.384 c.p.p.
Misure cautelari personali: primo comma, consentite; secondo e terzo comma, non consentite.280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: primo comma, Corte di assise; secondo e terzo comma, Tribunale collegiale5 c.p.p.; 33 bis c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio50 c.p.p.

Massime

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 270 cod. pen., è necessaria l’esistenza di una struttura organizzata avente un programma finalizzato a sovvertire violentemente l’ordinamento dello Stato e dotata di mezzi strumentali idonei a perseguire tale risultato, non essendo sufficiente il mero perseguimento di un’idea eversiva. (Fattispecie di esclusione della sussistenza del reato in relazione alla partecipazione ad un’associazione finalizzata ad ottenere l’indipendenza di alcune regioni, i cui aderenti si erano limitati a compiere gesti eclatanti, quali la simbolica occupazione di piazza San Marco a Venezia, senza disporre in concreto di finanziamenti e beni strumentali idonei a perseguire gli scopi sanzionati dall’art.270 cod.pen.). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 39810 del 27 settembre 2019 (Cass. pen. n. 39810/2019)

La fattispecie di associazione sovversiva di cui all’art. 270 cod. pen. sanziona ogni condotta violenta programmaticamente diretta a menomare le libertà fondamentali espressione del sistema democratico e pluralistico, che tutela la titolarità e l’esercizio dei diritti fondamentali dell’uomo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, sicchè la nozione di “ordinamenti sociali” costituiti nello Stato non si esaurisce nelle istituzioni, seppur latamente intese, ma esprime tali fondamentali articolazioni di libertà mediante le quali si realizza il modello pluralistico disegnato dalla Costituzione. (Nella specie la corte ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata che aveva escluso la sussistenza dell’art. 270 cod. pen.). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 40348 del 30 settembre 2013 (Cass. pen. n. 40348/2013)

Nel reato di associazione sovversiva la nozione di “ordinamenti economici e sociali” va interpretata alla luce del tessuto democratico e pluralistico dell’attuale assetto costituzionale dello Stato e, di conseguenza, non si riferisce alle sole istituzioni latamente intese ma ad ogni formazione sociale nella quale si esprima la personalità dell’uomo attraverso l’esercizio dei diritti inviolabili e delle libertà riconosciute e garantite dalla Costituzione. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 40111 del 27 settembre 2013 (Cass. pen. n. 40111/2013)

In tema di reati contro la personalità dello Stato, la partecipazione integrante gli estremi del reato di associazione terroristico-eversiva costituita in banda armata è organico inserimento che non postula, di necessità, il positivo esperimento e, dunque, l’individuazione di una specifica condotta spiegata a sostegno del sodalizio, in chiave di attuale e specifico contributo causale al suo mantenimento o rafforzamento. Ne consegue che il mero inserimento nell’organigramma dell’associazione può costituire prova di partecipazione, la quale va rapportata alla natura e alle caratteristiche strutturali del sodalizio, mentre il contributo causale è immanente al mero inserimento organico nella struttura associativa, in quanto l’affidamento sulla persistente disponibilità di adepti, che rimangano mimetizzati nel tessuto connettivo della società (a fianco ed a sostegno di quelli dati alla clandestinità), è tale da rafforzare e consolidare il vincolo associativo, concorrendo a costituire l’elemento di coesione del gruppo, al pari della consapevolezza della comune militanza e della condivisione dell’idea rivoluzionaria. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4105 del 3 febbraio 2011 (Cass. pen. n. 4105/2011)

Per la sussistenza del reato di cui all’art. 270 bis c.p. è necessaria una struttura organizzativa che abbia come fine l’eversione dell’ordinamento costituzionale dello Stato italiano; se invece, la finalità di eversione o di terrorismo, che connota il programma di atti violenti, non riguarda l’ordinamento costituzionale dello Stato italiano (nella specie: sede italiana di associazione mirante ad attività terroristiche in Algeria), si è fuori dal bene giuridico protetto dalla norma e quindi si è fuori dalla fattispecie di cui all’art. 270. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 973 del 17 aprile 1996 (Cass. pen. n. 973/1996)

In tema di associazioni sovversive, l’ordine democratico cui la norma incriminatrice (art. 270 c.p.) fa riferimento è esclusivamente quello dello Stato italiano. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4175 del 8 gennaio 1996 (Cass. pen. n. 4175/1996)

Per la configurabilità del reato di associazione sovversiva, necessita che più persone concorrano a formare una struttura organizzata che realizzi una entità formalmente distinta dai singoli partecipanti e che sia in concreto idonea a perseguire uno specifico programma di azioni violente, non necessariamente terroristiche, al fine di sovvertire l’ordinamento costituzionale. È richiesto, quindi, il solo vincolo associativo riferito ad un programma indefinito di reati avente come scopo quello di sovvertimento e non si esige né un numero determinato di adepti, né la consistenza di mezzi idonei alla realizzazione dei fini, né un concreto pericolo per lo Stato, essendo tale pericolo presunto dalla legge in via assoluta proprio per il fatto stesso della costituzione, anche se l’organizzazione può essere rudimentale. (In applicazione di tale principio è stata annullata la sentenza del giudice di merito che aveva fondato il giudizio di colpevolezza degli imputati per il reato di associazione sovversiva esclusivamente sulla base di una sentenza che aveva affermato la responsabilità dei componenti di Avanguardia Nazionale per ricostituzione del partito fascista). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2796 del 6 marzo 1991 (Cass. pen. n. 2796/1991)

Il reato associativo è ben distinto da quello specifico commesso in attuazione del programma delinquenziale indeterminato e generico che forma l’oggetto del sodalizio criminale ed il riferimento del reato specifico all’associazione delinquenziale della quale l’imputato sia indiziato di far parte, pur con ruolo dirigenziale, non implica per ciò stesso l’attribuzione alla sua responsabilità del reato specifico, qualora non sussistano prove di tale sua responsabilità, diverse da quella di appartenenza all’associazione (fattispecie in tema di associazione sovversiva). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3138 del 18 gennaio 1990 (Cass. pen. n. 3138/1990)

I delitti previsti dagli artt. 270 e 270 bis c.p., non concretano né un elemento costitutivo né una circostanza aggravante della banda armata, con la quale, invece, sussiste un legame di fine a mezzo e non di specie a genere. Ne consegue che, qualora anche il reato – fine venga realizzato, si ha concorso formale, essendo inapplicabili sia la disposizione sul reato complesso, sia il principio di specialità. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1088 del 26 gennaio 1989 (Cass. pen. n. 1088/1989)

Nei reati associativi la figura dell’organizzazione si identifica in colui che, anche in fasi successive alla formazione dell’associazione, svolge attività essenziali per assicurarne l’efficienza. Il partecipe invece non ha un ruolo qualificato da funzioni essenziali per il sodalizio, connotato da autonomia decisionale. La sua prestazione è di regola non essenziale, fungibile ma è sempre prestata all’associazione con continuità e consapevolezza. Rientra di regola tra i partecipi quello che all’interno dell’associazione viene definito «irregolare» o «contatto», salvo che non si tratti di «contatto» puramente ideologico, privo di vincoli con l’associazione, che fornisca prestazioni esclusivamente al singolo e non all’associazione. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 11382 del 5 novembre 1987 (Cass. pen. n. 11382/1987)

Le ipotesi delittuose di cui all’art. 270 c.p., per quanto create in un momento storico diverso dall’attuale al fine di tutelare lo stato autoritario nei suoi rapporti con le associazioni politiche e non politiche preesistenti alla sua nascita, si inseriscono, per la forza espansiva contenuta nella norma, nel tessuto democratico e pluralistico del nuovo assetto costituzionale. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8952 del 10 agosto 1987 (Cass. pen. n. 8952/1987)

Anche l’attività di «costituzione», al pari di quella di «organizzazione» e di «partecipazione», di una «associazione» o banda avente scopo di eversione o di terrorismo può essere eventualmente permanente, non essendo dubbio che, quando il «costitutore» non si limita a creare l’associazione o la banda, ma in questa permane per mantenerla in vita, si verifica un perdurare nel tempo della condotta antigiuridica dell’agente e della conseguente lesione del bene giuridico penalmente tutelato. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 11603 del 29 novembre 1985 (Cass. pen. n. 11603/1985)

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