Art. 270 quinquies – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Articolo 270 quinquies - codice penale

(1) (2) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata (157), nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270 sexies (3).
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (4).

Articolo 270 quinquies - Codice Penale

(1) (2) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata (157), nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270 sexies (3).
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (4).

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 15, comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155.
(2) A norma dell’art. 1, comma 3 bis, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per i delitti previsti da questo articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.
(3) Le parole: «, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270 sexies» dall’art. 1, comma 3, lett. a), del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43.
(4) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 3, lett. b), del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43.

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Corte di assise5 c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio50 c.p.p.

Massime

La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, salvo prova contraria, si applica anche al delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo di cui all’art. 270-quinquies cod. pen., in quanto compreso nell’elenco dei reati di cui all’art. 51, comma 3-quater, cod. proc. pen., richiamati dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 22086 del 23 luglio 2020 (Cass. pen. n. 22086/2020)

In tema di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale di cui all’art. 270-quinquies cod. pen., le due figure soggettive dell’addestratore e dell’informatore si differenziano per la diversa qualità e intensità delle condotte, entrambe divulgative e implicanti l’esistenza di destinatari, in quanto solo la prima si connota di una idoneità formativa, che mira all’obiettivo di far acquisire non solo istruzioni e notizie tecniche, specie d’ordine bellico e militare, quanto di realizzare, in coloro che si giovano dell’addestramento, la capacità di porre in essere le condotte di tipo terroristico; l’informatore, invece, si limita a trasmettere istruzioni tecniche, senza curarsi se il destinatario sia nelle condizioni di recepirle, elaborarle e quindi sfruttarle in azioni di tipo terroristico. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 15089 del 5 aprile 2019 (Cass. pen. n. 15089/2019)

Ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art.270 quinquies cod. pen.) anche internazionale, commesso dalla persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalità, è comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all’art. 270 sexies cod. pen., senza limitarsi ad una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile in sede cautelare il reato di cui all’art. 270 quinquies cod. pen. sulla base di molteplici indici fattuali concreti, tra i quali il possesso da parte dell’imputato di video ed immagini riconducibili alla propaganda terroristica per lo Stato islamico o illustrativi di tecniche per la preparazione di un ordigno, scaricati con elevata frequenza nell’arco di un significativo periodo di tempo, nonchè l’avere in rubrica telefonica un’utenza collegata ad altra in uso a soggetto poi arrestato per detenzione di armi ed esplosivi). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 6061 del 9 febbraio 2017 (Cass. pen. n. 6061/2017)

La fattispecie delittuosa di cui all’art. 270 quinquies c.p. ha quali soggetti attivi l’”addestratore”, ossia colui che non si limita a trasferire informazioni ma agisce somministrando specifiche nozioni, in tal guisa formando i destinatari e rendendoli idonei ad una funzione determinata o ad un comportamento specifico, l’”informatore”, ossia colui che raccoglie e comunica dati utili nell’ambito di un’attività e che, quindi, agisce quale veicolo di trasmissione e diffusione di tali dati, e, infine, l’”addestrato”, ossia colui che, al di là dell’attitudine soggettiva di esso discente o dell’efficacia soggettiva del docente, si rende pienamente disponibile alla ricezione non episodica di quelle specifiche nozioni alle quali si è fatto sopra riferimento. (La Corte ha precisato che resta esclusa dalla previsione punitiva la figura del mero “informato”, individuabile in colui che rimane mero occasionale percettore di informazioni al di fuori di un rapporto, sia pure informale, di apprendimento e che non agisce a sua volta quale informatore/addestratore). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 38220 del 24 ottobre 2011 (Cass. pen. n. 38220/2011)

Ai fini della configurabilità del delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, l’art. 270 quinquies, c.p., richiede un duplice dolo specifico, caratterizzato non solo dalla realizzazione di una condotta in concreto idonea al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, ma anche dalla presenza della finalità di terrorismo descritta dall’art. 270 sexies c.p. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 29670 del 25 luglio 2011 (Cass. pen. n. 29670/2011)

In tema di associazioni sovversive con finalità di terrorismo internazionale, la condizione dell’arruolato (che, in quanto tale, non risponde del reato di cui all’art. 270 quater c.p.) o dell’addestrato (punibile, invece, ai sensi dell’art. 270 quinquies) non preclude la responsabilità di questi ultimi in ordine al reato associativo di cui all’art. 270 bis c.p., qualora essi non siano solo tali ma entrino a far parte dell’organizzazione terroristica in nome e per conto della quale l’arruolamento o l’addestramento siano effettuati, considerato che con l’introduzione delle previsioni di cui agli art. 270 quater e quinquies c.p., il legislatore ha inteso estendere e non restringere l’area delle condotte penalmente sanzionabili. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 39430 del 21 ottobre 2008 (Cass. pen. n. 39430/2008)

Istituti giuridici

Novità giuridiche