Art. 270 quinquies 2 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Articolo 270 quinquies 2 - codice penale

(1) Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Articolo 270 quinquies 2 - Codice Penale

(1) Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), della L. 28 luglio 2016, n. 153.

Tabella procedurale

Arresto: facoltativo in flagranza381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio50 c.p.p.

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