Art. 270 quater – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Articolo 270 quater - codice penale

(1) (2) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni (157).
Fuori dei casi di cui all’articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni (3).

Articolo 270 quater - Codice Penale

(1) (2) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni (157).
Fuori dei casi di cui all’articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni (3).

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 15, comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155.
(2) A norma dell’art. 1, comma 3 bis, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per i delitti previsti da questo articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.
(3) Questo comma è stato inserito dall’art. 1, comma 1, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43.

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: primo comma, Corte di assise; secondo comma, Tribunale monocratico.5 c.p.p.; 33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio50 c.p.p.

Massime

In tema di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, la nozione di “arruolamento” è equiparabile a quella di “ingaggio”, per esso intendendosi il raggiungimento di un serio accordo tra soggetto che propone il compimento, in forma organizzata, di più atti di violenza ovvero di sabotaggio con finalità di terrorismo, e soggetto che aderisce. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23828 del 29 maggio 2019 (Cass. pen. n. 23828/2019)

Il delitto di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, previsto dall’art. 270 quater cod. pen., può configurarsi in forma tentata, non costituendo ostacolo alla applicazione della generale previsione di cui all’art. 56 cod. pen. la sua natura di reato di pericolo.

In tema di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, la nozione di “arruolamento” è equiparabile a quella di “ingaggio”, per esso intendendosi il raggiungimento di un serio accordo tra soggetto che propone il compimento, in forma organizzata, di più atti di violenza ovvero di sabotaggio con finalità di terrorismo e soggetto che aderisce. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 40699 del 9 ottobre 2015 (Cass. pen. n. 40699/2015)

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