Art. 269 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Attività antinazionale del cittadino all'estero

Articolo 269 - codice penale

(1) [Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all’estero, o svolge comunque una attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni].

Articolo 269 - Codice Penale

(1) [Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all’estero, o svolge comunque una attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni].

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.

Istituti giuridici

Novità giuridiche