(1) [Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all’estero, o svolge comunque una attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni].