Chiunque, in tempo di guerra (310), adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori (501), pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a € 3.098 (7, 8, 302 – 305, 311 – 313).
Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero (243), la reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico (268, 302 – 313, 363).