Art. 267 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Disfattismo economico

Articolo 267 - codice penale

Chiunque, in tempo di guerra (310), adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori (501), pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a € 3.098 (7, 8, 302305, 311313).
Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero (243), la reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico (268, 302313, 363).

Articolo 267 - Codice Penale

Chiunque, in tempo di guerra (310), adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori (501), pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a € 3.098 (7, 8, 302305, 311313).
Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero (243), la reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico (268, 302313, 363).

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Corte di assise5 c.p.p.
Procedibilità: con autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia313 c.p.

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