In sede di risoluzione del conflitto di giurisdizione, la Corte di cassazione, accertata la sussistenza della “medesimezza” del fatto sulla base della piena conoscenza degli atti e delle vicende processuali pendenti innanzi ai giudici in conflitto, è chiamata anche a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dall’uno o dall’altro giudice sia corretta, procedendo – in caso contrario – a delineare essa stessa l’esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell’organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso. (Nella fattispecie, la S.C. ha riconosciuto la medesimezza del fatto commesso dall’imputato per il quale era stato condannato in primo grado, rispettivamente, dal giudice ordinario per il reato di cui agli artt. 266 e 336 cod. pen., e dal giudice militare per il reato di cui all’art. 146 cod. pen. mil. pace, risolvendo il conflitto insorto a favore del giudice ordinario in base al disposto dell’art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., in ragione della oggettiva maggiore gravità dell’ulteriore reato di cui all’art. 266 cod. pen. contestato dal giudice ordinario, ritenuto astrattamente configurabile nella condotta tenuta dall’imputato). Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 18621 del 14 aprile 2017 (Cass. pen. n. 18621/2017)
Ai fini della configurabilità del reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi la relativa condotta deve rivestire carattere di effettiva pericolosità per l’esistenza di beni costituzionalmente protetti ed essere concretamente idonea a promuovere la commissione di delitti. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 44789 del 21 dicembre 2010 (Cass. pen. n. 44789/2010)
Perché agli effetti della legge penale possa ritenersi sussistere il requisito della «pubblicità» del fatto è sufficiente, ai sensi dell’art. 266, quarto comma, n. 2, c.p., che il fatto sia commesso, oltre che in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di due persone le quali possono anche essere quelle previste nell’art. 331 c.p.p. (Fattispecie relativa al reato di bestemmia, in cui l’espressione oltraggiosa verso la Divinità era stata pronunciata in luogo pubblico in presenza di due militari verbalizzanti; la Cassazione ha ritenuto infondata la tesi secondo cui per integrare il requisito della «pubblicità» sarebbe necessaria la presenza di una pluralità indeterminata di persone, tra le quali non dovrebbero essere compresi i verbalizzanti, ed ha enunciato il principio di cui in massima). Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 7979 del 15 luglio 1992 (Cass. pen. n. 7979/1992)
Integra gli estremi del reato di istigazione aggravata di militari a disobbedire alle leggi l’apologia, compiuta mediante scritte su edifici e cose mobili, di fatti posti in essere o propugnati dalle brigate rosse e cioè la lotta armata per il comunismo ed il sovvertimento dello stato cosiddetto imperialista, contrari all’ordinamento democratico e quindi al giuramento di fedeltà prestato dai militari stessi alla Repubblica ed ai doveri più specifici della disciplina. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 10428 del 17 luglio 1989 (Cass. pen. n. 10428/1989)
È illegittimo costituzionalmente l’art. 266 del codice penale, nella parte in cui non prevede che per l’istigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia «sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l’istigazione». Corte costituzionale, sentenza n. 139 del 21 marzo 1989 (Corte cost. n. 139/1989)