Chiunque, in tempo di guerra (310), diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali (501, 656), è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni (7, 8, 302 – 305, 311, 312, 313).
La pena è non inferiore a quindici anni:
1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari (77 c.p.m.g.);
2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
La pena è dell’ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico (363, 364).