Art. 265 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Disfattismo politico

Articolo 265 - codice penale

Chiunque, in tempo di guerra (310), diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali (501, 656), è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni (7, 8, 302305, 311, 312, 313).
La pena è non inferiore a quindici anni:
1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari (77 c.p.m.g.);
2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
La pena è dell’ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico (363, 364).

Articolo 265 - Codice Penale

Chiunque, in tempo di guerra (310), diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali (501, 656), è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni (7, 8, 302305, 311, 312, 313).
La pena è non inferiore a quindici anni:
1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari (77 c.p.m.g.);
2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
La pena è dell’ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico (363, 364).

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Corte di assise5 c.p.p.
Procedibilità: con l’autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia313 c.p.

Massime

In nessun caso può ravvisarsi disfattismo politico in manifestazioni di idee e convincimenti di carattere indiscutibilmente privato, come nel caso in cui l’agente stesse comunicando ad un amico e fosse sentito da altri casualmente per non aver parlato a bassa voce. Cass. 12 febbraio 1952

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