Art. 264 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Infedeltà in affari di Stato

Articolo 264 - codice penale

Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all’estero affari di Stato (268), si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all’interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni (7, 8, 268, 302 312, 363).

Articolo 264 - Codice Penale

Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all’estero affari di Stato (268), si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all’interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni (7, 8, 268, 302 312, 363).

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Corte di assise5 c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio50 c.p.p.

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