Il pubblico ufficiale (357) o l’incaricato di un pubblico servizio (358), che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell’interesse della sicurezza dello Stato (256, 268), è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a € 1.032.
Se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano (242), o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con [la morte] (1) (7, 8, 268, 302 ss., 311, 312, 325, 363, 364).