Art. 263 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Utilizzazione dei segreti di Stato

Articolo 263 - codice penale

Il pubblico ufficiale (357) o l’incaricato di un pubblico servizio (358), che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell’interesse della sicurezza dello Stato (256, 268), è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a € 1.032.
Se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano (242), o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con [la morte] (1) (7, 8, 268, 302 ss., 311, 312, 325, 363, 364).

Articolo 263 - Codice Penale

Il pubblico ufficiale (357) o l’incaricato di un pubblico servizio (358), che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell’interesse della sicurezza dello Stato (256, 268), è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a € 1.032.
Se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano (242), o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con [la morte] (1) (7, 8, 268, 302 ss., 311, 312, 325, 363, 364).

Note

(1) Si veda la nota 1 sub art. 9.

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Corte di assise5 c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio50 c.p.p.

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