Art. 262 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione

Articolo 262 - codice penale

Chiunque rivela notizie, delle quali l’Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.
Se il fatto è commesso in tempo di guerra (310), ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso la pena [di morte] (1).
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia (268, 302 ss.).
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso (7, n. 1, 8, 268, 311, 312, 363, 364).

Articolo 262 - Codice Penale

Chiunque rivela notizie, delle quali l’Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.
Se il fatto è commesso in tempo di guerra (310), ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso la pena [di morte] (1).
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia (268, 302 ss.).
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso (7, n. 1, 8, 268, 311, 312, 363, 364).

Note

(1) Si veda la nota 1 sub art. 9.

Tabella procedurale

Arresto: primo, secondo e terzo comma, obbligatorio in flagranza; quinto comma, prima ipotesi, non consentito; quinto comma, seconda ipotesi, facoltativo in flagranza.380 c.p.p.; 381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: primo, secondo, terzo e quinto comma, seconda ipotesi, consentito; quinto comma, prima ipotesi, non consentito.384 c.p.p.
Misure cautelari personali: primo, secondo, terzo e quinto comma, seconda ipotesi, consentite; quinto comma, prima ipotesi, non consentite.280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: primo, secondo, terzo e quinto comma, seconda ipotesi, Corte di assise (5d c.p.p.); quinto comma, prima ipotesi, Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).5 c.p.p.; 33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Il reato di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione previsto dall’art. 262 c.p. ha ad oggetto non solo le notizie coperte dal segreto di Stato, ma anche quelle, diverse dalle prime, che l’autorità competente, in base a valutazioni discrezionali e per la tutela di interessi generali di natura assimilabile a quelli tutelati dal segreto di Stato, abbia ritenuto di sottrarre a una conoscenza diffusa e indiscriminata. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 39514 del 25 ottobre 2007 (Cass. pen. n. 39514/2007)

In tema di procacciamento e rivelazione di notizie di carattere segreto o riservato concernenti la sicurezza dello Stato, è sindacabile da parte del giudice il provvedimento impositivo del segreto ovvero del divieto di divulgazione, che concorre ad integrare l’elemento costitutivo della “segretezza” o “riservatezza” dei delitti di cui agli artt. 256, 261 e 262 cod. pen., in ordine al duplice profilo della pertinenza ed idoneità offensiva delle informazioni procurate o rivelate in relazione agli interessi pubblici indicati dall’art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e della natura non eversiva dell’ordine costituzionale dei fatti segretati. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta sotto il profilo giuridico e logicamente motivata quanto all’apprezzamento del fatto la decisione di merito che aveva considerato idonea a mettere in pericolo la sicurezza dello Stato la divulgazione di documenti riservati in cui erano descritti compiti e poteri di organismi preposti alla sicurezza internazionale, erano elencati nominativi e qualifiche di funzionari UCSI, e, infine, si faceva riferimento a procedure di copertura per il porto d’armi ed ai documenti di riconoscimento del personale SISMI, mentre aveva escluso la riferibilità di tale tutela al contenuto del documento relativo all’impiego di “Operatori Speciali del Servizio Italiano” nell’organizzazione della “Guerra non ortodossa”, finalizzata ad azioni di guerra e di sabotaggio sul territorio nazionale, sulla base del suo carattere eversivo dell’assetto costituzionale). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3348 del 29 gennaio 2002 (Cass. pen. n. 3348/2002)

In tema di sequestro preventivo, il controllo del giudice non può investire la concreta fondatezza dell’accusa, ma dev’essere limitato alla verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. Pertanto, ove la cautela reale sia stata disposta su determinati documenti in relazione al delitto di cui all’art. 262 c.p. (rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione) esula dai poteri del giudice del riesame la valutazione dell’illegittimità del divieto di divulgazione per l’erroneità dei presupposti di fatto del provvedimento o per carenza di potere da parte dell’autorità.
Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2108 del 20 ottobre 1995 (Cass. pen. n. 2108/1995)

Nell’ipotesi in cui siano di pubblico dominio la natura e la dislocazione di istallazioni militari, deve essere annullata per difetto di motivazione l’ordinanza del tribunale che confermi il provvedimento di cattura emesso a carico di imputato del delitto di cui agli artt. 262, comma primo, cod. pen. ed 1 r.d. 11 luglio 1941, n. 1161, limitandosi ad affermare che «il loro quadro complessivo costituisce notizia riservata», senza però dare dimostrazione di tale asserzione attraverso la indicazione delle specifiche ragioni per le quali, nonostante la sopravvenuta notorietà dei singoli obiettivi militari, il vincolo della riservatezza sarebbe rimasto in relazione agli obiettivi globalmente considerati in un unico contesto temporale conoscitivo. (Fattispecie relativa ad istallazioni militari site in Sicilia). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 6319 del 21 giugno 1989 (Cass. pen. n. 6319/1989)

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