Art. 254 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Agevolazione colposa

Articolo 254 - codice penale

Quando l’esecuzione del delitto preveduto dall’articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa (43) di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni (7, 8, 253, 302 ss., 311, 312, 363).

Articolo 254 - Codice Penale

Quando l’esecuzione del delitto preveduto dall’articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa (43) di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni (7, 8, 253, 302 ss., 311, 312, 363).

Tabella procedurale

Arresto: facoltativo in flagranza381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio50 c.p.p.

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