Quando l’esecuzione del delitto preveduto dall’articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa (43) di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni (7, 8, 253, 302 ss., 311, 312, 363).