Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato (268) è punito con la reclusione non inferiore a otto anni (7, n. 1, 8, 254, 311, 312, 363, 364).
Si applica la pena [di morte] (1):
1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano (242);
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari (1112, 1121 c.n.).