Art. 253 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Distruzione o sabotaggio di opere militari

Articolo 253 - codice penale

Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato (268) è punito con la reclusione non inferiore a otto anni (7, n. 1, 8, 254, 311, 312, 363, 364).
Si applica la pena [di morte] (1):
1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano (242);
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari (1112, 1121 c.n.).

Articolo 253 - Codice Penale

Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato (268) è punito con la reclusione non inferiore a otto anni (7, n. 1, 8, 254, 311, 312, 363, 364).
Si applica la pena [di morte] (1):
1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano (242);
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari (1112, 1121 c.n.).

Note

(1) Si veda la nota 1 sub art. 9.

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Corte di assise5 c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio50 c.p.p.

Massime

In tema di distruzione o sabotaggio di opere militari, devono ritenersi «opere adibite al servizio delle forze armate» quelle opere che, nate per una diversa destinazione, sono adoperate nell’interesse primario e per fini istituzionali delle forze armate e ricevono la tutela penale perché raccolte nei depositi militari. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto che rientrasse nella categoria suddetta un elaboratore dati del Comando territoriale di Roma, utilizzato per il censimento degli iscritti nelle liste di leva, trattandosi di un bene impiegato direttamente per gli scopi primari delle forze armate dello Stato). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3744 del 27 marzo 1992 (Cass. pen. n. 3744/1992)

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