Chiunque, in tempo di guerra (310), commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell’opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a € 2.065 (7, 8, 251, 268, 302 ss., 311 ss., 363; 163 c.p.m.g.).