Art. 252 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Frode in forniture in tempo di guerra

Articolo 252 - codice penale

Chiunque, in tempo di guerra (310), commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell’opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a € 2.065 (7, 8, 251, 268, 302 ss., 311 ss., 363; 163 c.p.m.g.).

Articolo 252 - Codice Penale

Chiunque, in tempo di guerra (310), commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell’opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a € 2.065 (7, 8, 251, 268, 302 ss., 311 ss., 363; 163 c.p.m.g.).

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Corte di assise5 c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio50 c.p.p. se il reato è commesso a danno dello Stato italiano; con l’autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia 313 c.p. se il reato è commesso a danno di uno Stato estero.

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