Art. 251 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra

Articolo 251 - codice penale

Chiunque, in tempo di guerra (310), non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato (268) o con un altro ente pubblico o con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità (355), per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell’opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a € 1.032.
Se l’inadempimento, totale o parziale, del contratto è dovuto a colpa (43), le pene sono ridotte alla metà. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l’inadempimento del contratto di fornitura (7, 8, 268, 302 ss., 311 ss., 355 ss., 363; 162 c.p.m.g.).

Articolo 251 - Codice Penale

Chiunque, in tempo di guerra (310), non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato (268) o con un altro ente pubblico o con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità (355), per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell’opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a € 1.032.
Se l’inadempimento, totale o parziale, del contratto è dovuto a colpa (43), le pene sono ridotte alla metà. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l’inadempimento del contratto di fornitura (7, 8, 268, 302 ss., 311 ss., 355 ss., 363; 162 c.p.m.g.).

Tabella procedurale

Arresto: primo comma, obbligatorio in flagranza; secondo comma, facoltativo in flagranza380 c.p.p.; 381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: primo comma, consentito; secondo comma non consentito.384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: primo comma, Corte di assise; secondo comma, Tribunale monocratico.5 c.p.p.; 33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio50 c.p.p. se il reato è commesso a danno dello Stato italiano; con l’autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia 313 c.p. se il reato è commesso a danno di uno Stato estero.

Istituti giuridici

Novità giuridiche