Chiunque, in tempo di guerra (310), non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato (268) o con un altro ente pubblico o con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità (355), per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell’opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a € 1.032.
Se l’inadempimento, totale o parziale, del contratto è dovuto a colpa (43), le pene sono ridotte alla metà. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l’inadempimento del contratto di fornitura (7, 8, 268, 302 ss., 311 ss., 355 ss., 363; 162 c.p.m.g.).