Il cittadino (4, 242), o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra (310) e fuori dei casi indicati nell’articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a € 1.032 (7, 8, 24, 302–312, 313, 363).