Art. 250 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Commercio col nemico

Articolo 250 - codice penale

Il cittadino (4, 242), o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra (310) e fuori dei casi indicati nell’articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a € 1.032 (7, 8, 24, 302312, 313, 363).

Articolo 250 - Codice Penale

Il cittadino (4, 242), o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra (310) e fuori dei casi indicati nell’articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a € 1.032 (7, 8, 24, 302312, 313, 363).

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Corte di assise5d c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio50 c.p.p. se il reato è commesso a danno dello Stato italiano; con l’autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia 313 c.p. se il reato è commesso a danno di uno Stato estero.

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