Art. 249 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Partecipazione a prestiti a favore del nemico

Articolo 249 - codice penale

Chiunque, in tempo di guerra (310), partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni (313 c.p.).
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero (7, 8, 24, 302 ss., 311 ss., 363).

Articolo 249 - Codice Penale

Chiunque, in tempo di guerra (310), partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni (313 c.p.).
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero (7, 8, 24, 302 ss., 311 ss., 363).

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Corte di assise5 c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio50 c.p.p. se il reato è commesso a danno dello Stato italiano; con l’autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia 313 c.p. se il reato è commesso a danno di uno Stato estero.

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