Chiunque, in tempo di guerra (310), partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni (313 c.p.).
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero (7, 8, 24, 302 ss., 311 ss., 363).