Chiunque, in tempo di guerra (310), somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano (268), è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni (313).
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero (7, 8, 302 ss., 311 ss., 363).