Chiunque, in tempo di guerra (310), tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano (268), o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano (248, 249, 250, 252, 253), ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l’intento, con [la morte] (1) (7, 8, 313, 363, 364).