Art. 247 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Favoreggiamento bellico

Articolo 247 - codice penale

Chiunque, in tempo di guerra (310), tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano (268), o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano (248, 249, 250, 252, 253), ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l’intento, con [la morte] (1) (7, 8, 313, 363, 364).

Articolo 247 - Codice Penale

Chiunque, in tempo di guerra (310), tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano (268), o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano (248, 249, 250, 252, 253), ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l’intento, con [la morte] (1) (7, 8, 313, 363, 364).

Note

(1) Si veda la nota 1 sub art. 9.

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Corte di assise5 c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio50 c.p.p. se il reato è commesso a danno dello Stato italiano; con l’autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia 313 c.p. se il reato è commesso a danno di uno Stato estero.

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