Art. 246 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Corruzione del cittadino da parte dello straniero

Articolo 246 - codice penale

Il cittadino (4), che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da € 516 a € 2.065.
Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l’utilità. La pena è aumentata (64):
1) se il fatto è commesso in tempo di guerra (310);
2) se il denaro o l’utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa (7, 8, 57, 58, 302 ss., 311, 312, 363).

Articolo 246 - Codice Penale

Il cittadino (4), che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da € 516 a € 2.065.
Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l’utilità. La pena è aumentata (64):
1) se il fatto è commesso in tempo di guerra (310);
2) se il denaro o l’utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa (7, 8, 57, 58, 302 ss., 311, 312, 363).

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Corte di assise5 c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio50 c.p.p.

Massime

Il delitto di cui all’art. 246 del codice penale (corruzione dei cittadini da parte dello straniero) si consuma nel momento in cui il cittadino italiano accetta la promessa di qualche utilità al fine di compiere atti contrari all’interesse nazionale; non assume perciò alcun rilievo il fatto che nella successiva attività esecutiva dell’accordo criminoso l’imputato abbia chiesto aiuto ad un soggetto che abbia immediatamente denunciato il fatto ai servizi segreti italiani rendendo così inidonei al raggiungimento dello scopo i comportamenti dell’imputato stesso. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 100 del 9 gennaio 1992 (Cass. pen. n. 100/1992)

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