Il cittadino (4), che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da € 516 a € 2.065.
Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l’utilità. La pena è aumentata (64):
1) se il fatto è commesso in tempo di guerra (310);
2) se il denaro o l’utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa (7, 8, 57, 58, 302 ss., 311, 312, 363).