Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Se la guerra segue, si applica la pena [di morte] (1); se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo (7, 8, 302 ss., 311, 312, 363, 364).