Art. 243 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano

Articolo 243 - codice penale

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Se la guerra segue, si applica la pena [di morte] (1); se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo (7, 8, 302 ss., 311, 312, 363, 364).

Articolo 243 - Codice Penale

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Se la guerra segue, si applica la pena [di morte] (1); se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo (7, 8, 302 ss., 311, 312, 363, 364).

Note

(1) Si veda la nota 1 sub art. 9.

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Corte di assise5 c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio50 c.p.p.

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