Art. 242 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano

Articolo 242 - codice penale

Il cittadino (4) che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra (310) contro lo Stato italiano, è punito con l’ergastolo. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con [la morte] (1) (77 c.p.m.p.).
Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo è considerato «cittadino» (4) anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.
Agli effetti della legge penale, sono considerati «Stati in guerra» contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti (7, 8, 302 ss., 311, 312, 363, 364).

Articolo 242 - Codice Penale

Il cittadino (4) che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra (310) contro lo Stato italiano, è punito con l’ergastolo. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con [la morte] (1) (77 c.p.m.p.).
Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo è considerato «cittadino» (4) anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.
Agli effetti della legge penale, sono considerati «Stati in guerra» contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti (7, 8, 302 ss., 311, 312, 363, 364).

Note

(1) Si veda la nota 1 sub art. 9.

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Corte di assise5 c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio50 c.p.p.

Massime

Agli alto-atesini, che hanno perduto la cittadinanza italiana ed hanno acquistato la cittadinanza germanica, i quali siano stati coattivamente arruolati nelle FF.AA. tedesche durante l’occupazione bellica dell’Alto Adige, spetta l’esimente dell’art. 242, secondo comma, perché la locuzione «territorio dello Stato nemico» comprende estensivamente anche il territorio italiano invaso ed occupato militarmente dal nemico che vi esercita la sua sovranità de facto. Cass. pen.13 maggio 1955

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