Art. 239 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta

Articolo 239 - codice penale

Se, durante l’esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell’arresto, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca (2882 c.c.); e la fideiussione si estingue (1955 ss. c.c.). In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende (149).

Articolo 239 - Codice Penale

Se, durante l’esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell’arresto, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca (2882 c.c.); e la fideiussione si estingue (1955 ss. c.c.). In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende (149).

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