Se, durante l’esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell’arresto, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca (2882 c.c.); e la fideiussione si estingue (1955 ss. c.c.). In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende (149).