Art. 235 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato

Articolo 235 - codice penale

(1) Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
[Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l’espulsione e l’allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all’articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30] (2).
Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

Articolo 235 - Codice Penale

(1) Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
[Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l’espulsione e l’allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all’articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30] (2).
Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.
(2) Questo comma è stato abrogato dall’art. 1, comma 2, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio anche fuori dei casi di flagranza380 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio50 c.p.p.

Massime

In tema di esecuzione della misura di sicurezza personale dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai fini della valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale, la condizione di irregolare presenza in Italia, dovuta alla mancanza di un valido titolo di soggiorno, non costituisce, di per sé, elemento idoneo a fondare un giudizio sfavorevole di prognosi criminale, potendo assumere una tale valenza solo qualora lo straniero, per effetto dello stato di irregolarità, versi nell’impossibilità di procurarsi lecitamente i mezzi di sussistenza, con conseguente rischio di determinarsi alla commissione di nuovi reati. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 23826 del 11 agosto 2020 (Cass. pen. n. 23826/2020)

Ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione ex art. 235 cod. pen. nei confronti di un condannato extracomunitario che abbia legami familiari, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con un cittadino dell’Unione europea regolarmente soggiornante in Italia, il magistrato di sorveglianza è tenuto ad accertare, in sede di valutazione dell’attualità della pericolosità sociale, non solo l’insussistenza delle cause ostative previste dall’art. 19 del citato d.lgs., ma anche che ricorrano le rigide condizioni cui l’ordinamento europeo subordina l’adozione della misura dell’allontanamento del cittadino dell’Unione o del familiare “qualificato” (direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004, recepita nell’ordinamento interno dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 23399 del 30 luglio 2020 (Cass. pen. n. 23399/2020)

In tema di misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale rilevante per l’applicazione della misura facoltativa dell’espulsione dal territorio dello Stato di cui all’art. 235 cod. pen. consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata tenendo conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminale dell’imputato, nonché sulla scorta di ogni altro parametro valutativo di cui all’art. 133 cod. pen. (Nella specie, la Corte ha ritenuto incongrua la motivazione del giudice di merito che, ai fini dell’applicazione della misura, aveva desunto la pericolosità dell’imputato dalla mera condotta di inottemperanza a due precedenti decreti di espulsione). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 23101 del 29 luglio 2020 (Cass. pen. n. 23101/2020)

In tema di misure di sicurezza personali, il giudizio di pericolosità del condannato richiesto per l’applicazione dell’espulsione dal territorio dello Stato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all’art. 133 cod. pen., tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo e rimanendo coerente e consequenziale rispetto al tessuto argomentativo su cui il giudice di merito ha fondato la propria decisione, onde esso può trovare implicito ma inequivoco fondamento anche nelle circostanze di fatto e nelle valutazioni personologiche effettuate ai fini del giudizio di responsabilità e della commisurazione della sanzione. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 14704 del 12 maggio 2020 (Cass. pen. n. 14704/2020)

L’espulsione dal territorio dello Stato di uno straniero o l’allontanamento di un cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, di cui all’art. 235, primo comma, cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale facoltativa la cui mancata applicazione non richiede una specifica motivazione quando la pericolosità sociale del condannato non risulti da concreti e rilevanti elementi relativi al condannato che siano esplicitati in motivazione. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 18901 del 6 maggio 2019 (Cass. pen. n. 18901/2019)

L’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni – prevista dall’art. 235 c.p., come modificato dal d.l. n. 92 del 2008, conv. con modif. in legge n. 125 del 2008 – costituisce una misura di sicurezza personale e, in quanto tale, opera in riferimento anche ai fatti criminosi commessi prima della novella, discendendo l’applicazione dall’attualità della pericolosità. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 44188 del 29 ottobre 2013 (Cass. pen. n. 44188/2013)

La misura di sicurezza dell’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, condannato alla reclusione per un tempo superiore a due anni, deve essere disposta pur in caso di sentenza di patteggiamento, ma pur sempre previo accertamento in concreto della pericolosità sociale. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 28614 del 13 luglio 2009 (Cass. pen. n. 28614/2009)

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