È illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale del riesame sostituisca la misura di sicurezza provvisoria del ricovero presso una casa di cura psichiatrica interna al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con altra misura di sicurezza provvisoria presso una struttura comunitaria psichiatrico-residenziale da individuarsi a cura del locale centro di salute mentale, poiché è precluso al giudice applicare misure di sicurezza diverse da quelle previste dalla legge, pena la violazione del principio di legalità, di cui all’art. 25, comma terzo, Cost., che sottende una stretta riserva di legge. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9656 del 10 marzo 2010 (Cass. pen. n. 9656/2010)
È costituzionalmente illegittimo l’art. 206, primo comma, c.p., nella parte in cui prevede la possibilità di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario. Corte costituzionale, sentenza n. 324 del 24 luglio 1998 (Corte cost. n. 324/1998)
A norma dell’art. 313, comma 3, c.p.p., il rimedio esperibile avverso la provvisoria esecuzione della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia disposta ai sensi dell’art. 206 c.p., è quello previsto in materia di custodia cautelare, vale a dire l’appello ex art. 310 c.p.p. innanzi al tribunale di cui all’art. 309, comma 7, c.p.p. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1730 del 21 febbraio 1995 (Cass. pen. n. 1730/1995)