Art. 206 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza

Articolo 206 - codice penale

(1) Durante la istruzione o il giudizio (73, 532, 312, 313 c.p.p.), può disporsi che il minore di età (9798), o l’infermo di mente (8889), o l’ubriaco abituale (94), o la persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti (93), o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti (95), siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio (223), o in un manicomio giudiziario (222), o in una casa di cura e di custodia (219) (2).
Il giudice revoca l’ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.
Il tempo dell’esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa (312, 313 c.p.p.).

Articolo 206 - Codice Penale

(1) Durante la istruzione o il giudizio (73, 532, 312, 313 c.p.p.), può disporsi che il minore di età (9798), o l’infermo di mente (8889), o l’ubriaco abituale (94), o la persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti (93), o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti (95), siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio (223), o in un manicomio giudiziario (222), o in una casa di cura e di custodia (219) (2).
Il giudice revoca l’ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.
Il tempo dell’esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa (312, 313 c.p.p.).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 367 del 29 novembre 2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 324 del 24 luglio 1998, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede la possibilità di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario.

Massime

È illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale del riesame sostituisca la misura di sicurezza provvisoria del ricovero presso una casa di cura psichiatrica interna al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con altra misura di sicurezza provvisoria presso una struttura comunitaria psichiatrico-residenziale da individuarsi a cura del locale centro di salute mentale, poiché è precluso al giudice applicare misure di sicurezza diverse da quelle previste dalla legge, pena la violazione del principio di legalità, di cui all’art. 25, comma terzo, Cost., che sottende una stretta riserva di legge. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9656 del 10 marzo 2010 (Cass. pen. n. 9656/2010)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 206, primo comma, c.p., nella parte in cui prevede la possibilità di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario. Corte costituzionale, sentenza n. 324 del 24 luglio 1998 (Corte cost. n. 324/1998)

A norma dell’art. 313, comma 3, c.p.p., il rimedio esperibile avverso la provvisoria esecuzione della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia disposta ai sensi dell’art. 206 c.p., è quello previsto in materia di custodia cautelare, vale a dire l’appello ex art. 310 c.p.p. innanzi al tribunale di cui all’art. 309, comma 7, c.p.p. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1730 del 21 febbraio 1995 (Cass. pen. n. 1730/1995)

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