Art. 20 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Pene sostitutive delle pene detentive brevi

Art. 20 bis - codice penale

(1)Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:
1) la semilibertà sostitutiva;
2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
4) la pena pecuniaria sostitutiva.
La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni.
Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni.
La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno.

Art. 20 bis - Codice Penale

(1)Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:
1) la semilibertà sostitutiva;
2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
4) la pena pecuniaria sostitutiva.
La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni.
Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni.
La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno.

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

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