Art. 197 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende

Articolo 197 - codice penale

Gli enti forniti di personalità giuridica (12 c.c.), eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l’amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell’interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta (182 att. c.p.p.).
Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell’articolo 136 (460, 534, 565 c.p.p.).

Articolo 197 - Codice Penale

Gli enti forniti di personalità giuridica (12 c.c.), eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l’amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell’interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta (182 att. c.p.p.).
Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell’articolo 136 (460, 534, 565 c.p.p.).

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