La condanna al pagamento delle spese processuali ha ad oggetto un obbligazione civile e non una pena accessoria, con la conseguenza che non può esserne sospesa l’esecuzione in caso di concessione all’imputato della sospensione condizionale della pena. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 28081 del 26 giugno 2013 (Cass. pen. n. 28081/2013)
Le spese della custodia cautelare — che devono essere distinte da quelle di mantenimento in carcere del condannato in espiazione di pena definitiva, come si evince dal combinato disposto degli artt. 188, 189 nn. 2 e 3, 191 c.p., 692, commi 1 e 3, c.p.p. — sono comprese tra le spese processuali il cui titolo di recupero è costituito, ai sensi dell’art. 535 c.p.p., dalla sentenza di condanna, sicché non possono essere poste a carico dell’imputato al quale sia stata applicata la pena su richiesta delle parti. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 5404 del 23 gennaio 2001 (Cass. pen. n. 5404/2001)