Art. 188 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso

Articolo 188 - codice penale

Il condannato è obbligato a rimborsare all’erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena (145; 535, 692 c.p.p.), e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili (2740 c.c.).
L’obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato (1).

Articolo 188 - Codice Penale

Il condannato è obbligato a rimborsare all’erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena (145; 535, 692 c.p.p.), e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili (2740 c.c.).
L’obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato (1).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 98 del 6 aprile 1998, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell’obbligo di rimborsare le spese del processo penale.

Massime

La condanna al pagamento delle spese processuali ha ad oggetto un obbligazione civile e non una pena accessoria, con la conseguenza che non può esserne sospesa l’esecuzione in caso di concessione all’imputato della sospensione condizionale della pena. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 28081 del 26 giugno 2013 (Cass. pen. n. 28081/2013)

Le spese della custodia cautelare — che devono essere distinte da quelle di mantenimento in carcere del condannato in espiazione di pena definitiva, come si evince dal combinato disposto degli artt. 188, 189 nn. 2 e 3, 191 c.p., 692, commi 1 e 3, c.p.p. — sono comprese tra le spese processuali il cui titolo di recupero è costituito, ai sensi dell’art. 535 c.p.p., dalla sentenza di condanna, sicché non possono essere poste a carico dell’imputato al quale sia stata applicata la pena su richiesta delle parti. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 5404 del 23 gennaio 2001 (Cass. pen. n. 5404/2001)

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