In tema di riciclaggio, ai sensi dell’art. 170 cod. pen., l’estinzione del reato presupposto non si estende al reato successivo, né nel caso di estinzione “originaria”, ovvero già maturata al momento dei fatti contestati ex art. 648-bis cod. pen., né nel caso di estinzione sopravvenuta a questi ultimi. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso inteso a far valere l’estinzione, in epoca anteriore alla condotta riciclatoria, dei reati tributari dai quali derivavano i proventi riciclati). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 56379 del 14 dicembre 2018 (Cass. pen. n. 56379/2018)
In base all’art. 170, ult. parte, c.p. l’estinzione di taluno fra più reati connessi, non esclude, per gli altri reati, l’aggravamento di pena derivante dalla connessione. Cass. pen.sez. V, 19 ottobre 1970