Art. 170 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato

Articolo 170 - codice penale

Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all’altro reato.
La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso (84).
L’estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l’aggravamento di pena derivante dalla connessione (61).

Articolo 170 - Codice Penale

Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all’altro reato.
La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso (84).
L’estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l’aggravamento di pena derivante dalla connessione (61).

Massime

In tema di riciclaggio, ai sensi dell’art. 170 cod. pen., l’estinzione del reato presupposto non si estende al reato successivo, né nel caso di estinzione “originaria”, ovvero già maturata al momento dei fatti contestati ex art. 648-bis cod. pen., né nel caso di estinzione sopravvenuta a questi ultimi. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso inteso a far valere l’estinzione, in epoca anteriore alla condotta riciclatoria, dei reati tributari dai quali derivavano i proventi riciclati). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 56379 del 14 dicembre 2018 (Cass. pen. n. 56379/2018)

In base all’art. 170, ult. parte, c.p. l’estinzione di taluno fra più reati connessi, non esclude, per gli altri reati, l’aggravamento di pena derivante dalla connessione. Cass. pen.sez. V, 19 ottobre 1970

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