Art. 156 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Estinzione del diritto di remissione

Articolo 156 - codice penale

Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato (597) (1).

Articolo 156 - Codice Penale

Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato (597) (1).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1975, n. 151, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non attribuisce l’esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano.

Massime

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, l’art. 156 c.p. nella parte in cui non attribuisce l’esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano. Corte cost. 19 giugno 1975, n. 151

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