Art. 155 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Accettazione della remissione

Articolo 155 - codice penale

La remissione non produce effetto, se il querelato l’ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.
La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti (123, 124), ma non produce effetto per chi l’abbia ricusata.
Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell’articolo 153.
Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale (338, 340 c.p.p.).

Articolo 155 - Codice Penale

La remissione non produce effetto, se il querelato l’ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.
La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti (123, 124), ma non produce effetto per chi l’abbia ricusata.
Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell’articolo 153.
Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale (338, 340 c.p.p.).

Massime

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, ex art. 576 cod. proc. pen., dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell’imputato al quale si estenda, ai sensi dell’art. 155 cod. pen., la remissione di querela effettuata nei confronti del coimputato del medesimo reato, poiché essa, pur essendo irrilevante ai fini della pronuncia di estinzione del reato in presenza di una decisione assolutoria, assume il significato di una rinuncia implicita all’impugnazione, ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 20907 del 15 luglio 2020 (Cass. pen. n. 20907/2020)

In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione a giudizio su ricorso della persona offesa, la richiesta di assoluzione nel merito dell’imputato, avanzata a fronte della rinuncia al ricorso della persona offesa (equiparata alla remissione di querela), non può essere intesa come sintomatica dell’implicita volontà di rifiuto della remissione, trattandosi di richiesta orientata a un epilogo più favorevole, tale da consentire la condanna del querelante al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di giudizio. (Fattispecie nella quale l’imputato, presente in udienza, non aveva manifestato espressamente la volontà di rifiutare la remissione e il giudice aveva condannato il querelante al pagamento delle spese processuali, lasciando intendere l’esistenza di un accordo tra querelante e querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 20529 del 13 maggio 2019 (Cass. pen. n. 20529/2019)

La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l’abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 19675 del 8 maggio 2019 (Cass. pen. n. 19675/2019)

L’omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra, ex art. 155, comma primo, c.p., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 27610 del 13 luglio 2011 (Cass. pen. n. 27610/2011)

È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione – avverso la sentenza che dichiari l’estinzione del reato per remissione di querela – proposto dal Pubblico Ministero per dedurre che l’imputato non è stato posto in condizioni di esprimere validamente la volontà di accettare o ricusare la remissione, trattandosi di interesse che può essere riconosciuto solo in capo all’imputato stesso. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 12375 del 28 marzo 2011 (Cass. pen. n. 12375/2011)

Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell’efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l’accettazione del querelato, essendo sufficiente che non vi sia da parte di quest’ultimo un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell’imputato può essere apprezzata quale indice dell’assenza della volontà di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2776 del 26 gennaio 2011 (Cass. pen. n. 2776/2011)

La remissione di querela non richiede una formale accettazione essendo sufficiente che non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione da parte del querelato (art. 155 c.p.). Ne deriva che integra l’accettazione della remissione tacita della querela la mancata comparizione del querelato, cui sia stata data comunicazione dell’intervenuta remissione, all’udienza successivamente fissata, in quanto, essa non può essere interpretata come un’ipotesi di rifiuto tacito, non essendo incompatibile con la volontà di accettare la remissione. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 19568 del 24 maggio 2010 (Cass. pen. n. 19568/2010)

L’accettazione della remissione di querela, che non necessita di autorizzazione del giudice tutelare perchè non è atto di straordinaria amministrazione, si può sostanziare anche soltanto nel mancato rifiuto da parte del querelato e, in tal caso, ove l’accettante sia inabilitato, deve presumersi che abbia agito con l’avallo del curatore non dissenziente. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 43414 del 20 novembre 2008 (Cass. pen. n. 43414/2008)

Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell’efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l’accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell’imputato può essere apprezzata quale indice dell’assenza della volontà di costui di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 30614 del 22 luglio 2008 (Cass. pen. n. 30614/2008)

La mancata comparizione dell’imputato — al quale sia previamente notificato il verbale di udienza con l’espresso avviso che detta notificazione è preordinata a consentire l’accettazione della remissione della querela e che essa può avere luogo anche tacitamente, non comparendo all’udienza di rinvio — assume l’inequivoca valenza di manifestazione della volontà di accettazione della querela. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 34421 del 12 settembre 2007 (Cass. pen. n. 34421/2007)

La remissione della querela proposta nei confronti dell’intervistato, per il reato di diffamazione a mezzo stampa, non estende i suoi effetti nei confronti del direttore del giornale, responsabile ai sensi dell’art. 57 c.p., stante l’autonomia delle fattispecie criminose che vengono in considerazione, la quale è ostativa all’effetto estensivo di cui all’art. 155, comma secondo, c.p., che presuppone il concorso di più persone nel medesimo reato. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 36078 del 8 settembre 2004 (Cass. pen. n. 36078/2004)

L’effetto estensivo previsto dall’art. 155, secondo comma, c.p. nel caso di remissione di querela in favore del coimputato, opera anche nel caso in cui quest’ultimo abbia precedentemente patteggiato la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 31864 del 24 settembre 2002 (Cass. pen. n. 31864/2002)

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