Art. 143 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari

Articolo 143 - codice penale

(1) [In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tien conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell’indole del reato.]

Articolo 143 - Codice Penale

(1) [In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tien conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell’indole del reato.]

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 89 della L. 26 luglio 1975, n. 354.

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