(1) [In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tien conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell’indole del reato.]
(1) [In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tien conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell’indole del reato.]
(1) [In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tien conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell’indole del reato.]
(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 89 della L. 26 luglio 1975, n. 354.
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
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