La regola della proroga di diritto al giorno successivo del termine che scade in giorno festivo non opera con riferimento al termine per la presentazione della querela. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 23281 del 16 giugno 2010 (Cass. pen. n. 23281/2010)
Poiché le pene detentive temporanee si applicano a giorni, mesi e anni, il giorno va computato nella durata di ventiquattro ore – fermo restando il principio per cui quello di inizio della detenzione deve essere compreso nella durata di essa – mentre, per gli anni e per i mesi deve calcolarsi la durata che essi hanno in concreto secondo il calendario comune, di modo che il periodo stabilito a mesi deve considerarsi scaduto nel giorno del mese corrispondente a quello del suo inizio. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 46149 del 1 dicembre 2009 (Cass. pen. n. 46149/2009)
Il compimento dei 18 anni di età, ai fini del raggiungimento della piena imputabilità penale, va fissato secondo le regole stabilite dall’art. 14, comma secondo, c.p. e dall’art. 172, comma quarto, c.p.p. e, quindi, trattandosi di termine da computarsi ad anni, allo scadere delle ore 24 del giorno del diciottesimo compleanno del soggetto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che fosse da considerare ancora minorenne un soggetto che aveva commesso un reato intorno alle ore 23,40 del giorno del suo diciottesimo compleanno). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 158 del 11 febbraio 1999 (Cass. pen. n. 158/1999)
Il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4698 del 21 aprile 1998 (Cass. pen. n. 4698/1998)
Ai termini di durata massima della custodia cautelare fissati dall’art. 303 c.p.p. si applica la regola generale dell’art. 14 c.p., secondo cui nel computo non si comprende il giorno in cui è iniziata la decorrenza. In quanto stabiliti a mesi e ad anni, infatti, occorre far riferimento al calendario comune, sicché essi scadono nel giorno del mese o dell’anno corrispondente a quello del suo inizio. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2838 del 29 settembre 1995 (Cass. pen. n. 2838/1995)
Ai fini del computo della detenzione espiata, i giorni vanno calcolati per intero e non ad ore. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso che deduceva violazione di legge per avere il giudice di sorveglianza erroneamente escluso un intero giorno dal computo della detenzione espiata, in relazione alla revoca di un permesso concesso per 13 ore). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2122 del 22 giugno 1992 (Cass. pen. n. 2122/1992)