Art. 126 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Estinzione del diritto di querela

Articolo 126 - codice penale

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa (563, 597).
Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

Articolo 126 - Codice Penale

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa (563, 597).
Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

Istituti giuridici

Novità giuridiche