Art. 119 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Valutazione delle circostanze di esclusione della pena

Articolo 119 - codice penale

Le circostanze soggettive (70), le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.
Le circostanze oggettive (70) che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

Articolo 119 - Codice Penale

Le circostanze soggettive (70), le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.
Le circostanze oggettive (70) che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

Massime

La speciale causa di giustificazione prevista dall’art. 68 comma primo Cost. in favore del parlamentare che esprima opinioni nell’esercizio delle proprie funzioni configura una ipotesi di legittimo esercizio di un diritto (art. 51 c.p.) ed integra, come tale, una causa di giustificazione. Ne consegue che, in tal caso, la condotta è lecita, in quanto espressione dell’esercizio di un diritto che non può configurare una mera causa di esclusione della colpevolezza che lascerebbe sussistere la illiceità del fatto e, pertanto, la insindacabilità delle espressioni usate dal parlamentare, riconosciuta dall’art. 68 Cost., giova al concorrente, ai sensi dell’art. 119 cod. pen.. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 38944 del 24 novembre 2006 (Cass. pen. n. 38944/2006)

La ritrattazione del testimone falso o reticente che rende lo stesso non punibile ai sensi dell’art. 376 c.p. è causa di esclusione della pena di natura oggettiva e, ai sensi dell’art. 119 c.p., giova anche all’istigatore concorrente nel reato. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 2816 del 10 aprile 1986 (Cass. pen. n. 2816/1986)

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