Art. 9 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

(D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - aggiornato alla legge 05.11.2021, n. 162)

Convocazione e funzionamento

Art. 9 - codice delle pari opportunità

1. Il Comitato è convocato, oltre che su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.
2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e, per lo svolgimento dei propri compiti, può costituire specifici gruppi di lavoro.(1)

Art. 9 - Codice delle pari opportunità

1. Il Comitato è convocato, oltre che su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.
2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e, per lo svolgimento dei propri compiti, può costituire specifici gruppi di lavoro.(1)

Note

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 5 e 6)

(1) Il presente comma prima modificato dall’art. 1 D.Lgs. 25.01.2010, n. 5 con decorrenza dal 20.02.2010, è stato poi così sostituito dall’art. 29, D.Lgs. 14.09.2015, n. 151 con decorrenza dal 24.09.2015.

Istituti giuridici

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