Art. 55 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

(D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - aggiornato alla legge 05.11.2021, n. 162)

Relazione al Parlamento

Art. 55 - codice delle pari opportunità tra uomo e donna

1. Il Ministro dello sviluppo economico verifica lo stato di attuazione dei principi di cui al presente capo, presentando a tale fine una relazione annuale al Parlamento. (1)

Art. 55 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

1. Il Ministro dello sviluppo economico verifica lo stato di attuazione dei principi di cui al presente capo, presentando a tale fine una relazione annuale al Parlamento. (1)

Note

legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 11

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 25.01.2010, n. 5 con decorrenza dal 20.02.2010.

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