Art. 55 octies – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

(D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - aggiornato alla legge 05.11.2021, n. 162)

Promozione del principio di parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura

Art. 55 octies - codice delle pari opportunità tra uomo e donna

(1) 1. Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, il Ministro per i diritti e le pari opportunità favorisce il dialogo con le associazioni, gli organismi e gli enti che hanno un legittimo interesse alla rimozione delle discriminazioni, mediante consultazioni periodiche.

Art. 55 octies - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

(1) 1. Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, il Ministro per i diritti e le pari opportunità favorisce il dialogo con le associazioni, gli organismi e gli enti che hanno un legittimo interesse alla rimozione delle discriminazioni, mediante consultazioni periodiche.

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1 D.Lgs. 06.11.2007, n. 196, con decorrenza dal 10.11.2007.

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