Art. 50 bis – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

(D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - aggiornato alla legge 05.11.2021, n. 162)

Prevenzione delle discriminazioni

Art. 50 bis - codice delle pari opportunità tra uomo e donna

(1)1. I contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro, nonchè nella formazione e crescita professionale.

Art. 50 bis - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

(1)1. I contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro, nonchè nella formazione e crescita professionale.

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1 D.Lgs. 25.01.2010, n. 5 con decorrenza dal 20.02.2010.

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