Art. 5 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

(D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - aggiornato alla legge 05.11.2021, n. 162)

Ufficio di Presidenza della Commissione

Art. 5 - codice delle pari opportunità

(1)[1. Con il decreto di cui all’articolo 4, comma 1, fra i componenti della Commissione vengono designati il Vicepresidente ed il Segretario che, insieme al Ministro, che lo presiede, costituiscono l’ufficio di presidenza.
2. Al Vicepresidente spetta la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione del Ministro circa le iniziative in corso di svolgimento.]

Art. 5 - Codice delle pari opportunità

(1)[1. Con il decreto di cui all’articolo 4, comma 1, fra i componenti della Commissione vengono designati il Vicepresidente ed il Segretario che, insieme al Ministro, che lo presiede, costituiscono l’ufficio di presidenza.
2. Al Vicepresidente spetta la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione del Ministro circa le iniziative in corso di svolgimento.]

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 9 DPR 14.05.2007 n. 115 (G.U. 01.08.2007 n. 177) con decorrenza dal 16.08.2007.

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