Art. 39 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

(D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - aggiornato alla legge 05.11.2021, n. 162)

Ricorso in via d'urgenza

Art. 39 - codice delle pari opportunità tra uomo e donna

1. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 410 del codice di procedura civile o da altre disposizioni di legge non preclude la concessione dei provvedimenti di cui agli articoli 37, comma 4, e 38. (1)

Art. 39 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

1. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 410 del codice di procedura civile o da altre disposizioni di legge non preclude la concessione dei provvedimenti di cui agli articoli 37, comma 4, e 38. (1)

Note

legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 14

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 39, D.Lgs. 14.09.2015, n. 151 con decorrenza dal 24.09.2015.

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