Art. 32 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

(D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - aggiornato alla legge 05.11.2021, n. 162)

Divieti di discriminazione nell'arruolamento nelle forze armate e nei corpi speciali

Art. 32 - codice delle pari opportunità tra uomo e donna

(1)[1. Le Forze armate ed il Corpo della guardia di finanza si avvalgono, per l’espletamento dei propri compiti, di personale maschile e femminile.]

Art. 32 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

(1)[1. Le Forze armate ed il Corpo della guardia di finanza si avvalgono, per l’espletamento dei propri compiti, di personale maschile e femminile.]

Note

decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, articolo 1

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 2268, D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 con decorrenza dal 09.10.2010.

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