Art. 29 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

(D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - aggiornato alla legge 05.11.2021, n. 162)

Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella progressione di carriera

Art. 29 - codice delle pari opportunità tra uomo e donna

1. È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

Art. 29 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

1. È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

Note

legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3

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