Art. 21 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

(D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - aggiornato alla legge 05.11.2021, n. 162)

Comitato per l'imprenditoria femminile

Art. 21 - codice delle pari opportunità

(1) [1. Presso il Ministero delle attività produttive opera il Comitato per l’imprenditoria femminile composto dal Ministro delle attività produttive o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro dell’economia e delle finanze, o da loro delegati; da una rappresentante degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, del turismo e dei servizi.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.
3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l’adempimento delle proprie funzioni esso si avvale dei personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministeri di cui al comma 1.]

Art. 21 - Codice delle pari opportunità

(1) [1. Presso il Ministero delle attività produttive opera il Comitato per l’imprenditoria femminile composto dal Ministro delle attività produttive o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro dell’economia e delle finanze, o da loro delegati; da una rappresentante degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, del turismo e dei servizi.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.
3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l’adempimento delle proprie funzioni esso si avvale dei personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministeri di cui al comma 1.]

Note

legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 10, commi 1, 2, 3

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 4 D.P.R. 14.05.2007, n. 101 (G.U. 20.07.2007, n. 167) con decorrenza dal 04.08.2007.

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