Art. 20 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

(D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - aggiornato alla legge 05.11.2021, n. 162)

Relazione al Parlamento

Art. 20 - codice delle pari opportunità

(1)1. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto di cui all’articolo 15, comma 7, nonché delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all’articolo 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull’applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto.(2)

Art. 20 - Codice delle pari opportunità

(1)1. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto di cui all’articolo 15, comma 7, nonché delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all’articolo 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull’applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto.(2)

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 38, D.Lgs. 14.09.2015, n. 151 con decorrenza dal 24.09.2015.
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 05.11.2021, n. 162 con decorrenza dal 03.12.2021.

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