Art. 2 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

(D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - aggiornato alla legge 05.11.2021, n. 162)

Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità

Art. 2 - codice delle pari opportunità

1. Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonchè a consentire l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei.
1-bis. Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonché da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti. (1)

Art. 2 - Codice delle pari opportunità

1. Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonchè a consentire l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei.
1-bis. Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonché da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti. (1)

Note

(1) Il presente comma è stato inserito dall’art. 1, comma 338, L. 24.12.2012, n. 228, che ha recepito la stessa modifica di cui all’art. 2, comma 3, D.L. 11.12.2012, n. 216 non convertito in legge, con decorrenza dal 01.01.2013.

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